Il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) è una componente dell’Imposta Unica Comunale, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha come presupposto impositivo (comma 669) il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. Per possesso si intende la titolarità sui beni del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione …), mentre la detenzione è il potere di fatto su di un bene di cui altri sia il possessore, un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. Per “fabbricati”, come per l’IMU, si intendono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. Come per l’IMU, si intende per abitazione principale ’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito, nel territorio comunale, la residenza in immobili diversi, si considera abitazione principale uno soltanto di questi). Sono pertinenze dell’abitazione principale i fabbricati, uno per ogni categoria, iscritti in catasto come C2, C6 e C7.