L’IMU è una delle 3 componenti dell’imposta unica comunale, insieme alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) e alla TARI (tassa rifiuti). Introdotta dal Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, che ne prevedeva però l’applicazione a partire dall’anno 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni contenute nell’art.13, comma 1, del D.L. 201/2011. È un’imposta patrimoniale, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), e che si calcola applicando al valore di questi le aliquote deliberate annualmente dal Comune.
Dal 01.01.2014, fatta eccezione per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9, l’imposta non è dovuta per l’abitazione nella quale il soggetto passivo stabilisce la propria residenza anagrafica nonché la dimora abituale, e per le relative pertinenze (a tal fine si ricorda che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione cd “principale”, i fabbricati in categoria C2, C6 e C7, nel numero massimo di una unità immobiliare per ogni categoria catastale)L’IMU è una delle 3 componenti dell’imposta unica comunale, insieme alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) e alla TARI (tassa rifiuti). Introdotta dal Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, che ne prevedeva però l’applicazione a partire dall’anno 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni contenute nell’art.13, comma 1, del D.L. 201/2011. È un’imposta patrimoniale, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), e che si calcola applicando al valore di questi le aliquote deliberate annualmente dal Comune.
Dal 01.01.2014, fatta eccezione per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9, l’imposta non è dovuta per l’abitazione nella quale il soggetto passivo stabilisce la propria residenza anagrafica nonché la dimora abituale, e per le relative pertinenze (a tal fine si ricorda che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione cd “principale”, i fabbricati in categoria C2, C6 e C7, nel numero massimo di una unità immobiliare per ogni categoria catastale)