Il procedimento riguarda la eventuale concessione di rateizzazione. Può essere fatta richiesta di rateizzazione al Funzionario Responsabile dell'Entrata per gli atti di accertamento, di avvisi di liquidazione, di ingiunzioni fiscali o di qualsiasi altro titolo di pagamento regolarmente notificato, nonché degli avvisi ordinari.
La durata del piano rateale non può eccedere i ventiquattro mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a 100 euro. Per somme superiori a 20.000,01 euro il piano rateale può essere esteso a 72 rate.
Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:
Persone fisiche e ditte individuali
La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
Alla domanda devono essere allegati i documenti sottoelencati suddivisi a seconda della tipologia di debitore:
Persone fisiche e ditte individuali
- documento d’identità
- modulo di domanda con indicazione del valore Isee
Società di persone
- modulo di domanda
- documento d’identità del legale rappresentante
- Ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro
Società di capitali e gli enti del terzo settore
- Ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro