Casi particolari:
• I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente TRIBUNALE DEI MINORENNI l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
• Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
• I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta rilasciato dall’autorità competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia) dal quale deve risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso l’autorità competente (Prefettura). (Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero.)
I certificati relativi alle pubblicazioni sono richiesti d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della Legge 7.8.1990 n. 241: pertanto la richiesta di pubblicazione da parte dei nubendi DEVE essere presentata anzitempo, per consentire all’ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria, ma comunque non prima di 6 mesi dalla data del matrimonio.
La pubblicazione viene effettuata per otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno successivo agli 8 giorni.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
E’ opportuno che i nubendi, per questioni inerenti la competenza di trascrizione dell’atto di matrimonio, NON TRASFERISCANO LA RESIDENZA nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni alla data del matrimonio.
I MATRIMONI CIVILI PRESSO IL COMUNE DI BOLTIERE si celebrano nei seguenti orari: Orari di Ufficio
- il sabato solo il mattino, l’ultimo alle ore 12:00.
I documenti da presentare sono:
• Copia carta identita’ e codice fiscali degli sposi: correggere sulla fotocopia eventuali dati obsoleti.
• Copia documento d’identita’ dei testimoni: correggere sulla fotocopia eventuali dati obsoleti; ciascun sposo può scegliere un solo testimone.
• Delega del comune di provenienza degli sposi: qualora le pubblicazioni di matrimonio siano state effettuate in un comune diverso da quello di celebrazione.
• Dichiarazione della scelta del regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni, con precisa indicazione di quale legge applicare nel caso in cui gli sposi, o uno di essi, siano cittadini stranieri (legge italiana o legge dello stato di appartenenza)